Convenzione›Titolo IV
Art. 32
In vigore dal 2 mar 1983
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1) Ai fini della presente Convenzione saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.
2) I diritti riconosciuti o ricusati prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione sono disciplinati dalle disposizioni in base alle quali tali diritti furono riconosciuti o ricusati.
3) Le situazioni non risolte definitivamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione saranno regolate fino a tale data dalle disposizioni anteriori e, a partire da tale data, dalla presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1983-01-18;32#art-c-32