ConvenzioneTitolo IV

Art. 36

In vigore dal 2 mar 1983
. La presente Convenzione avrà una durata indeterminata, ma potrà essere denunciata in qualsiasi momento da uno dei due Stati Contraenti. La denuncia avrà effetto a partire dal sesto mese dalla notifica all'altro Stato Contraente. In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione continueranno ad essere applicate ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive che le legislazioni degli Stati Contraenti potranno prevedere in caso di cittadinanza straniera o di residenza o soggiorno degli interessati all'estero. I diritti in via di acquisizione, afferenti i periodi di assicurazione compiuti anteriormente alla data in cui la presente Convenzione cesserà di essere in vigore, saranno mantenuti in conformità ad accordi da stipularsi tra le Parti Contraenti. Fatta nella città di Buenos Aires, addì tre del mese di novembre millenovecentottantuno, in due esemplari originali in lingua italiana e in lingua spagnola, i due testi essendo ugualmente autentici. Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana della Repubblica Argentina Mario FIORET Oscar CAMILION
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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32#art-c-36

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