Art. 35
ConvenzioneTitolo IV

Art. 35

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In vigore dal 2 mar 1983
. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica, e da tale data sostituirà in tutte le sue parti la "Convenzione sulle assicurazioni sociali" tra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina firmata il 12 aprile 1961.
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