Protocollo
Art. VII
Applicazione provvisoria.
In vigore dal 28 dic 1982
ARTICOLO VII.
(Applicazione provvisoria).
Ogni governo firmatario può depositare presso il depositario una dichiarazione di applicazione provvisoria del presente Protocollo.
Esso applica tale Protocollo in via provvisoria ed è ritenuto provvisoriamente parte contraente dello stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-12-03;912#art-p-vii