Protocollo

Art. X

Durata.

In vigore dal 28 dic 1982
ARTICOLO X. (Durata). Il presente Protocollo resterà in vigore fino al 30 giugno 1983 incluso, semprechè resti in vigore fino a tale data inclusa il Protocollo del 1981 recante sesta proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971 o una nuova Convenzione sul commercio del grano che la sostituisca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-12-03;912#art-p-x

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo