Protocollo
Art. X
Durata.
In vigore dal 28 dic 1982
ARTICOLO X.
(Durata).
Il presente Protocollo resterà in vigore fino al 30 giugno 1983 incluso, semprechè resti in vigore fino a tale data inclusa il Protocollo del 1981 recante sesta proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971 o una nuova Convenzione sul commercio del grano che la sostituisca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-12-03;912#art-p-x