Protocollo
Art. IX
Entrata in vigore.
In vigore dal 28 dic 1982
ARTICOLO IX.
(Entrata in vigore).
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 1 luglio 1981 se, entro il 30 giugno 1981, i governi di cui all'articolo III, paragrafo 3, della Convenzione avranno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o le dichiarazioni di applicazione provvisoria, semprechè sia in vigore il Protocollo del 1981 recante sesta proroga della Convenzione sul commercio del grado di 1171 o una nuova convenzione sul commercio del grano che la sostituisca.
2. Se il presente Protocollo non entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che avranno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o le dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere all'unanimità che esso entrerà in vigore tra di loro, semprechè sia in vigore il Protocollo del 1981 recante sesta proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971 o una nuova Convenzione sul commercio del grano che la sostituisca, ovvero potranno adottare qualsiasi altra misura che a loro parere la situazione richieda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-12-03;912#art-p-ix