Protocollo
Art. VI
Ratifica, accettazione o approvazione.
In vigore dal 28 dic 1982
ARTICOLO VI.
(Ratifica, accettazione o approvazione).
Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ogni governo firmatario, conformemente alle su proprie procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario entro il 30 giugno 1981, restando tuttavia inteso che il comitato dell'aiuto alimentare istituito a norma della convenzione (in appresso denominato "comitato") può accordare una o più proroghe del termine ad ogni governo firmatario che non abbia depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione entro tale dati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-12-03;912#art-p-vi