Protocollo
Art. III
Aiuto alimentare internazionale.
In vigore dal 28 dic 1982
ARTICOLO III.
(Aiuto alimentare internazionale).
Ai fini dell'applicazione della Convenzione quale è stata prorogata dal presente Protocollo, ogni membro che avrà aderito al medesimo conformemente al suo articolo VIII sarà considerato come indicato nell'articolo III, paragrafo 3 della Convenzione, con il contributo minimo che gli sarà stato assegnato conformemente alle disposizioni pertinenti dell'articolo VIII del presente Protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-12-03;912#art-p-iii