Protocollo
Art. II
Disposizioni della Convenzione inoperanti.
In vigore dal 28 dic 1982
ARTICOLO II.
(Disposizioni della Convenzione inoperanti).
Le seguenti disposizioni della Convenzione sono considerate inoperanti a decorrere dal 1 luglio 1981:
a) articolo XII;
b) articolo XVII;
c) paragrafo I dell'articolo XVIII.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-12-03;912#art-p-ii