Protocollo

Art. II

Disposizioni della Convenzione inoperanti.

In vigore dal 28 dic 1982
ARTICOLO II. (Disposizioni della Convenzione inoperanti). Le seguenti disposizioni della Convenzione sono considerate inoperanti a decorrere dal 1 luglio 1981: a) articolo XII; b) articolo XVII; c) paragrafo I dell'articolo XVIII.
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urn:nir:stato:legge:1982-12-03;912#art-p-ii

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