Protocollo
Art. 9
Entrata in vigore.
In vigore dal 28 dic 1982
.
(Entrata in vigore).
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 1 luglio 1981 se, enti il 30 giugno 1981, (lei governi rappresentanti i membri esportatori che detengono almeno il 60 per cento dei voti di cui all'allegato A e rappresentanti i membri importatori che detengono almeno il 50 per cento dei voti di cui all'allegato B o che avrebbero detenuto tali percentuali rispettive di voti il 30 giugno 1981 se fossero stati parti contraenti della convenzione a tale data avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria in conformità degli del presente protocollo.
2. Se il presente Protocollo non entro in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che esso entrerà in vigore tra i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-12-03;912#art-p-9