Art. 1
In vigore dal 28 dic 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i protocolli del 1981 per la sesta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e per la prima proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1980, aperti alla firma a Washington il 24 marzo 1981.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-12-03;912#art-rd-1