Protocollo

Art. 1

Proroga, scadenza e denuncia della Convenzione.

In vigore dal 28 dic 1982
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nei protocolli. PROTOCOLLI del 1981 recanti sesta proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971 e prima proroga della Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980, che costituiscono l'Accordo Internazionale sul grano del 1971 PREAMBOLO La Conferenza riunitasi per stabilire i testi dei Protocolli del 1981 recanti sesta proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971 e prima proroga della Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980, che costituiscono l'Accordo internazionale sul grano del 1971, considerando che l'Accordo internazionale sul grano del 1949 è stato riveduto, ricondotto o prorogato negli anni 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1976, 1978 e 1979, considerando che l'Accordo internazionale sul grano del 1971, costituito da due strumenti giuridici distinti - la Convenzione sul commercio del grano del 1971, nuovamente prorogata mediante Protocollo del 1979, e la Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980 - giunge a scadenza il 30 giugno 1981, ha concordato il testo dei Protocolli del 1981 recanti sesta proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971 e prima proroga della Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980. PROTOCOLLO DEL 1981 RECANTE SESTA PROROGA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEL GRANO DEL 1971 I governi parti contraenti del presente Protocollo, considerando che la Convenzione sul commercio del grano del 1971 (in appresso denominata "Convenzione") facente parte dell'Accordo internazionale sul grano del 1971, che è stata prorogata nuovamente mediante Protocollo nel 1979, giunge a scadenza il 30 giugno 1981, hanno convenuto quanto segue: . (Proroga, scadenza e denuncia della Convenzione). Fatte salve le disposizioni dell' del presente Protocollo, la Convenzione rimarrà in vigore tra le parti contraenti del medesimo fino al 30 giugno 1983, restando tuttavia inteso che, qualora un nuovo accordo internazionale sul grano entri in vigore anteriormente al 30 giugno 1983, il Protocollo in causa rimarrà in vigore soltanto fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.
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urn:nir:stato:legge:1982-12-03;912#art-p-1

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