Protocollo

Art. 2

Disposizioni della Convenzione inoperanti.

In vigore dal 28 dic 1982
. (Disposizioni della Convenzione inoperanti). Le seguenti disposizioni della Convenzione sono considerate inoperanti a decorrere dal 1 luglio 1981: a) paragrafo 4 dell'articolo 19; b) articoli da 22 a 26 incluso; c) paragrafo 1 dell'articolo 27; d) articoli da 29 a 31 incluso.
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urn:nir:stato:legge:1982-12-03;912#art-p-2

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