Protocollo
Art. 2
Disposizioni della Convenzione inoperanti.
In vigore dal 28 dic 1982
.
(Disposizioni della Convenzione inoperanti).
Le seguenti disposizioni della Convenzione sono considerate inoperanti a decorrere dal 1 luglio 1981:
a) paragrafo 4 dell'articolo 19;
b) articoli da 22 a 26 incluso;
c) paragrafo 1 dell'articolo 27;
d) articoli da 29 a 31 incluso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-12-03;912#art-p-2