Convenzione
Art. 20
Professori
In vigore dal 29 ott 1982
Le remunerazioni di un professore o di un altro membro del personale insegnante il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente, e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di insegnarvi o di effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non superiore a due anni, in una università od altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica non avente fini di lucro, sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente a condizione che le remunerazioni provengano da fonti situate fuori del primo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-14;747#art-c-20