Convenzione

Art. 24

Disposizioni per evitare le doppie imposizioni

In vigore dal 29 ott 1982
Le doppie imposizioni saranno eliminate nel modo seguente: 1. Nel Lussemburgo: a) Se un residente del Lussemburgo possiede redditi od elementi di patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Lussemburgo, fatte salve le disposizioni contenute nella lettera b), esenta da imposte tali redditi o tali elementi di patrimonio, ma può, ai fini del calcolo dell'ammontare d'imposta sui redditi o sul patrimonio residui di detto residente, applicare la stessa aliquota che si renderebbe applicabile qualora i redditi od elementi di patrimonio in questione non fossero stati esentati. b) Se un residente del Lussemburgo possiede redditi che, conformemente alle disposizioni degli , sono imponibili in Italia, il Lussemburgo accorda una deduzione di ammontare pari all'imposta pagata in Italia dall'imposta prelevata sui redditi di detto residente. Tuttavia, l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota dell'imposta calcolata prima della deduzione, attribuibile ai redditi provenienti dall'Italia. 2. In Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Lussemburgo, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata nel Lussemburgo, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito ai sensi della legislazione italiana.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;747#art-c-24

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