Convenzione
Art. 22
Altri redditi
In vigore dal 29 ott 1982
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti al paragrafo 2 dell', nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale mediante una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-14;747#art-c-22