Convenzione
Art. 18
Pensioni e prestazioni della previdenza sociale pubblica
In vigore dal 29 ott 1982
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre somme pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-14;747#art-c-18