Convenzione
Art. 23
Patrimonio
In vigore dal 29 ott 1982
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all', posseduti da un residente di uno Stato contraente e situati nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato.
3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati nel traffico internazionale, nonché dai beni mobili relativi all'esercizio di tali navi o aeromobili, è imponibile soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.
Storico versioni
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