Art. 15
Lavoro subordinato
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-08-14;747#art-c-15
Lavoro subordinato
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:1982-08-14;747#art-c-15
In linea generale, lo stipendio di un lavoratore dipendente residente in uno Stato contraente viene tassato solo in quello Stato, a meno che il lavoro non sia svolto fisicamente nell'altro Stato contraente. Se il lavoro è svolto nell'altro Stato, il reddito può essere tassato in quest'ultimo. Tuttavia, la tassazione resta solo nello Stato di residenza se il soggiorno nell'altro Stato non supera i 183 giorni nell'anno fiscale, se il datore di lavoro non risiede nell'altro Stato e se il costo dello stipendio non grava su una stabile organizzazione o base fissa locale. Infine, le retribuzioni per il lavoro svolto a bordo di navi o aerei in traffico internazionale sono tassate nello Stato in cui ha sede la direzione effettiva dell'impresa.
La norma serve a stabilire i criteri di tassazione per i redditi da lavoro subordinato percepiti da persone residenti in uno Stato contraente ed evitare che vengano tassati doppiamente quando l'attività è svolta nell'altro Stato.
Si applica ai lavoratori dipendenti residenti in uno dei due Stati contraenti che svolgono la propria attività nel proprio Stato, nell'altro Stato o a bordo di navi e aeromobili in traffico internazionale, nonché ai loro datori di lavoro.
Un lavoratore residente in uno Stato contraente viene inviato per 90 giorni a svolgere lavoro dipendente nell'altro Stato per conto del proprio datore di lavoro non residente lì. Poiché il soggiorno è inferiore a 183 giorni e il compenso non grava su una sede o base fissa locale, il suo stipendio sarà tassato esclusivamente nel suo Stato di residenza.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.