Convenzione

Art. 15

Lavoro subordinato

In vigore dal 29 ott 1982
1. Fatte salve le disposizioni degli i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e residente dall'altro Stato; e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili gestite in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;747#art-c-15

In sintesi

In linea generale, lo stipendio di un lavoratore dipendente residente in uno Stato contraente viene tassato solo in quello Stato, a meno che il lavoro non sia svolto fisicamente nell'altro Stato contraente. Se il lavoro è svolto nell'altro Stato, il reddito può essere tassato in quest'ultimo. Tuttavia, la tassazione resta solo nello Stato di residenza se il soggiorno nell'altro Stato non supera i 183 giorni nell'anno fiscale, se il datore di lavoro non risiede nell'altro Stato e se il costo dello stipendio non grava su una stabile organizzazione o base fissa locale. Infine, le retribuzioni per il lavoro svolto a bordo di navi o aerei in traffico internazionale sono tassate nello Stato in cui ha sede la direzione effettiva dell'impresa.

Perché esiste questa norma

La norma serve a stabilire i criteri di tassazione per i redditi da lavoro subordinato percepiti da persone residenti in uno Stato contraente ed evitare che vengano tassati doppiamente quando l'attività è svolta nell'altro Stato.

A chi si applica

Si applica ai lavoratori dipendenti residenti in uno dei due Stati contraenti che svolgono la propria attività nel proprio Stato, nell'altro Stato o a bordo di navi e aeromobili in traffico internazionale, nonché ai loro datori di lavoro.

Esempio pratico

Un lavoratore residente in uno Stato contraente viene inviato per 90 giorni a svolgere lavoro dipendente nell'altro Stato per conto del proprio datore di lavoro non residente lì. Poiché il soggiorno è inferiore a 183 giorni e il compenso non grava su una sede o base fissa locale, il suo stipendio sarà tassato esclusivamente nel suo Stato di residenza.

Domande frequenti

Dove viene tassato lo stipendio se il lavoro è svolto nell'altro Stato contraente per più di 183 giorni?Se l'attività lavorativa viene svolta nell'altro Stato e il soggiorno supera i 183 giorni nell'anno fiscale considerato, le remunerazioni sono imponibili in tale altro Stato.
Quali condizioni devono verificarsi per mantenere la tassazione solo nello Stato di residenza quando si lavora nell'altro Stato?Devono verificarsi contemporaneamente tre condizioni: soggiorno nell'altro Stato non superiore a 183 giorni totali nell'anno fiscale, stipendio pagato da o per conto di un datore di lavoro non residente nell'altro Stato e onere non a carico di una stabile organizzazione o base fissa locale.
Come viene tassato il lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aerei in traffico internazionale?Le relative remunerazioni sono imponibili nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa che gestisce la nave o l'aeromobile.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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