Convenzione

Art. 2

Imposte considerate

In vigore dal 29 ott 1982
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalla impresa, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare: a) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi; ancorchè dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"); b) per quanto concerne il Lussemburgo: 1) l'imposta sul reddito delle persone, fisiche (l'impot sur le revenu de personnes physiques); 2) l'imposta sul reddito degli enti collettivi (l'impot sur le revenu des collectivites); 3) l'imposta speciale sui compensi a membri dei consigli di amministrazione (l'impot special sur les tantiemes); 4) l'imposta sul patrimonio (l'impôt sur la fortune); 5) l'imposta commerciale comunale sugli utili e sul capitale d'esercizio (l'impot commercial communal d'apres les benefice et capital d'exploitation); 6) l'imposta comunale sull'ammontare dei salari (l'impôt communal sur le total des salaires); ancorchè dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta lussemburghese"). 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che si aggiungeranno, dopo la data della firma della presente Convenzione, alle imposte di cui al paragrafo 3 o che le sostituiranno. Le competenti autorità degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;747#art-c-2

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