Convenzione
Art. 1
Soggetti
In vigore dal 29 ott 1982
CONVENZIONE
TRA L'ITALIA E IL LUSSEMBURGO
INTESA AD EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA D'IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO ED A PREVENIRE LA FRODE E L'EVASIONE FISCALI.
Il Presidente della Repubblica italiana
e
Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo
desiderosi di concludere una Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscali hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-08-14;747#art-c-1