Convenzione

Art. 1

Soggetti

In vigore dal 29 ott 1982
CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL LUSSEMBURGO INTESA AD EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA D'IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO ED A PREVENIRE LA FRODE E L'EVASIONE FISCALI. Il Presidente della Repubblica italiana e Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo desiderosi di concludere una Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscali hanno convenuto le seguenti disposizioni: Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;747#art-c-1

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