Convenzione

Art. 3

Definizioni generali

In vigore dal 29 ott 1982
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Lussemburgo" designa il Granducato di Lussemburgo; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana; c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Lussemburgo o l'Italia; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile gestiti da un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; h) il termine "nazionali" designa: 1) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; i) l'espressione "autorità competente" designa: 1) per quanto concerne il Lussemburgo, il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante debitamente autorizzato; 2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;747#art-c-3

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