Art. 7
LEGGE 22 febbraio 1982, n. 44
In vigore dal 26 feb 1982
Per la concessione delle agevolazioni previste dai precedenti è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un fondo speciale, alimentato dall'apporto statale di cui al successivo , amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell' della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Al fondo saranno imputati gli oneri per il pedaggio autostradale gratuito di cui all' e gli oneri per il soccorso stradale gratuito di cui all'articolo 5.
Al fondo saranno altresì imputati gli oneri derivanti dalla gestione dei predetti servizi a carico dell'Automobile club d'Italia e dell'Ente nazionale italiano per il turismo.
Per la gestione del fondo di cui al primo comma del presente articolo, è istituita, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, una contabilità speciale intestata alla Direzione generale affari generali del turismo e dello sport - Ministero del turismo e dello spettacolo.
Storico versioni
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