Art. 4

LEGGE 22 febbraio 1982, n. 44

In vigore dal 26 feb 1982
In connessione con l'acquisto dei buoni benzina utilizzabili nell'intero territorio dello Stato, sono assegnati buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo di L. 10.000, da utilizzare sulla rete autostradale italiana posta a nord della congiungente Roma-Pescara. A ciascun acquirente dell'ulteriore contingente di buoni benzina di litri 200, utilizzabile nelle regioni specificamente indicate nel precedente , sono assegnati ulteriori buoni pedaggio autostradale, per un valore complessivo di L. 16.000, da utilizzare esclusivamente sulla rete autostradale posta a sud della congiungente Roma-Pescara. I buoni pedaggio di cui al presente articolo sono assegnati a titolo gratuito e la loro eventuale mancata utilizzazione non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.
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