Art. 2

LEGGE 22 febbraio 1982, n. 44

In vigore dal 26 feb 1982
All'articolo 12-bis del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è aggiunto al primo comma il seguente periodo: "Con la stessa pena è punito chiunque viene trovato in possesso dei predetti buoni senza averne titolo o in numero superiore a quello consentito dalle vigenti disposizioni".
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