Art. 6

LEGGE 22 febbraio 1982, n. 44

In vigore dal 26 feb 1982
I buoni benzina di cui al precedente ed i buoni pedaggio di cui al precedente sono contenuti in blocchetti, con riguardo alle diverse modalità di utilizzazione, ed agli stessi è unita una "carta carburante turistica". Con il decreto di cui al precedente , oltre che sulle rispettive caratteristiche dei predetti buoni, saranno emanate le disposizioni sull'applicazione delle agevolazioni relative ai pedaggi autostradali ed al soccorso stradale, al rimborso delle somme dovute a tale titolo agli enti e società autostradali ed ai relativi controlli, nonchè al rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente nazionale italiano per il turismo, dall'Automobile club d'Italia e dalle società petrolifere per la gestione del servizio attinente a ciascuna delle misure incentivanti previste dalla presente legge. Alle entrate relative alla gestione del servizio di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119. Per il rimborso alle società autostradali del controvalore dei buoni pedaggio, il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a stipulare con un istituto bancario di diritto pubblico o di interesse nazionale apposita convenzione, con onere a carico del fondo di cui al successivo .
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