Art. 10

LEGGE 22 febbraio 1982, n. 44

In vigore dal 26 feb 1982
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 febbraio 1982 PERTINI SPADOLINI - SIGNORELLO - ANDREATTA - LA MALFA - NICOLAZZI - DE MICHELIS Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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