Art. 9

LEGGE 22 febbraio 1982, n. 44

In vigore dal 26 feb 1982
Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del precedente , valutate in lire 72 miliardi, nonchè all'onere di lire 46 miliardi derivante dall'applicazione dei precedenti , si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1982, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche, di prosa e per il potenziamento dell'offerta turistica". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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