Art. 7

LEGGE 9 febbraio 1982, n. 31

In vigore dal 27 feb 1982
Prestazioni stragiudiziali Nello svolgimento delle prestazioni stragiudiziali, gli avvocati indicati all' sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli , delle norme che garantiscono il corretto esercizio dell'attività professionale e la dignità della professione, ivi comprese le norme riguardanti il segreto professionale, la riservatezza ed il divieto di pubblicità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-02-09;31#art-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo