Art. 4
LEGGE 9 febbraio 1982, n. 31
In vigore dal 27 feb 1982
Doveri
Per l'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all' sono tenuti all'osservanza delle vigenti norme legislative, professionali e deontologiche, ad eccezione di quelle riguardanti il requisito della cittadinanza italiana, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, il superamento dell'esame di Stato, l'obbligo della residenza nel territorio della Repubblica, l'iscrizione in un albo degli avvocati e l'obbligo del giuramento.
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