Art. 3
LEGGE 9 febbraio 1982, n. 31
In vigore dal 27 feb 1982
Uso del titolo
Gli avvocati indicati all' debbono fare uso del proprio titolo professionale, espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartengono ovvero dell'autorità giurisdizionale presso la quale sono ammessi ad esercitare la professione a norma delle disposizioni vigenti in detto Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-02-09;31#art-3