Art. 3

LEGGE 9 febbraio 1982, n. 31

In vigore dal 27 feb 1982
Uso del titolo Gli avvocati indicati all' debbono fare uso del proprio titolo professionale, espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartengono ovvero dell'autorità giurisdizionale presso la quale sono ammessi ad esercitare la professione a norma delle disposizioni vigenti in detto Stato.
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