Art. 2

LEGGE 9 febbraio 1982, n. 31

In vigore dal 22 feb 2003
Prestazione di servizi professionali Le persone di cui all' sono ammesse all'esercizio delle attività professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneità e secondo le modalità stabilite dal presente titolo. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 2003, N.14
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