Art. 9
LEGGE 9 febbraio 1982, n. 31
In vigore dal 27 feb 1982
Obbligo e contenuto della comunicazione
Prima dell'inizio delle attività professionali nel territorio della Repubblica, gli avvocati indicati all' sono tenuti ad inviare, direttamente al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività stessa deve essere svolta, apposita comunicazione in lingua italiana contenente:
1) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza o domicilio professionale;
2) titolo professionale posseduto ed organizzazione professionale cui sono iscritti ovvero autorità giurisdizionale presso la quale esercitano la professione a norma delle disposizioni vigenti nello Stato di provenienza;
3) recapito in Italia nel periodo di permanenza;
4) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità indicate al precedente , e di non aver riportato sanzioni penali, amministrative o professionali che possano influire sull'esercizio della attività professionale;
5) eventuale appartenenza a società professionali;
6) per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e difesa in giudizio, indicazione dell'avvocato o procuratore di cui alla lettera b) dell'articolo 6 nonchè della durata prevista dell'attività da svolgere.
Storico versioni
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