Art. 13

LEGGE 9 febbraio 1982, n. 31

In vigore dal 27 feb 1982
Tariffe Per le attività professionali svolte sono dovuti agli avvocati indicati all' gli onorari, i diritti e le indennità nella misura stabilita in materia giudiziale e stragiudiziale a norma del vigente ordinamento professionale.
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