Art. 15

LEGGE 26 novembre 1981, n. 690

In vigore dal 17 dic 1981
Ai fini fiscali ed amministrativi i contratti dei comuni e degli altri enti locali, che eccedano i limiti di importo entro i quali è consentito, ai sensi di legge, procedere a licitazione privata senza autorizzazione, debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro 20 giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione sul contratto del visto di esecutorietà da parte del presidente della giunta regionale; i verbali e gli atti di aggiudicazione preparatori per i suddetti contratti non sono soggetti a registrazione fiscale. I contratti dell'amministrazione regionale della specie di cui innanzi non sono soggetti in nessun caso a visto di esecutorietà e per essi i termini per la registrazione decorrono dalla data di stipulazione.
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