Art. 17

LEGGE 26 novembre 1981, n. 690

In vigore dal 17 dic 1981
Il fabbisogno finanziario della regione Valle d'Aosta determinato con la presente legge comprende, oltre agli oneri derivanti da tutte le funzioni amministrative già attribuite o comunque anteriormente esercitate dalla regione Valle d'Aosta, anche gli ulteriori oneri inerenti alle funzioni già trasferite o da trasferire alla regione stessa con legge 16 maggio 1978, n. 196, e con il precedente . Al finanziamento delle funzioni delegate alla regione Valle d'Aosta con l'anzidetta legge n. 196 o con altre leggi si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale relativi alle stesse funzioni delegate. Per lo svolgimento da parte della regione Valle d'Aosta delle funzioni amministrative ad essa delegate sarà attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa. L'articolo 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
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