Art. 20
LEGGE 26 novembre 1981, n. 690
In vigore dal 15 mar 2011
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2011, N. 12
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 novembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - LA MALFA - FORMICA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-11-26;690#art-20