Art. 20

LEGGE 26 novembre 1981, n. 690

In vigore dal 15 mar 2011
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2011, N. 12 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 novembre 1981 PERTINI SPADOLINI - LA MALFA - FORMICA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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