Art. 16

LEGGE 26 novembre 1981, n. 690

In vigore dal 17 dic 1981
Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine indicato dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 1961 e successive modificazioni, e con gli stessi principi, procedure e criteri direttivi ivi previsti, norme relative al trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.
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