Art. 14
LEGGE 26 novembre 1981, n. 690
In vigore dal 17 dic 1981
Il presidente della giunta regionale provvede mediante apposito ufficio per le contabilità erariali speciali ed in conformità alle vigenti norme - alla gestione dei fondi statali accreditati sulle contabilità stesse dal Ministero dell'interno e da altri Ministeri.
Il presidente della giunta regionale può delegare all'assessore regionale alle finanze la firma degli atti relativi alle contabilità erariali speciali di cui al comma precedente.
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