Art. 10

LEGGE 26 novembre 1981, n. 690

In vigore dal 15 mar 2011
Le leggi statali vigenti e quelle che saranno successivamente emanate riguardanti la attribuzione di tributi, contributi e diritti alle province, alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, agli enti provinciali del turismo e agli altri enti e servizi assorbiti dalla regione Valle d'Aosta, nonchè la loro compartecipazione a tributi erariali ed altre provvidenze con carattere di generalità, si applicano anche nel territorio della Valle d'Aosta. Le entrate relative sono versate alla regione Valle d'Aosta. Per l'attribuzione alla regione del contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti in Valle d'Aosta, gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi stessi le somme da versare distintamente alla regione con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, nonchè dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2010, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Le disposizioni del presente comma hanno effetto dal 1° gennaio 2011 e si applicano con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data. All', comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, relativo alle modalità di versamento dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, dopo le parole: "ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito" sono aggiunte le seguenti: "della regione Valle d'Aosta e" e dopo le parole: "alle province stesse" sono aggiunte le seguenti: "nonchè alla Regione".
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