Art. 9
LEGGE 26 novembre 1981, n. 690
In vigore dal 17 dic 1981
Per provvedere a scopi determinati che non rientrano nelle funzioni normali della regione Valle d'Aosta, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali. Tali contributi devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalità per tutto il proprio territorio e sono assegnati anche in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale.
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