Art. 7

LEGGE 26 novembre 1981, n. 690

In vigore dal 15 mar 2011
Le compensazioni di crediti relativi a tributi erariali, esercitate dai contribuenti ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilità ed altre cause, a favore di soggetti aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale, fanno carico alla regione Valle d'Aosta in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri soggetti. Per la restituzione allo Stato delle somme rimborsate per conto della regione Valle d'Aosta ai sensi del comma precedente sono istituiti nel bilancio regionale appositi capitoli di spesa.
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