Capo IV

Art. 73

Abrogato

Esenzione da imposte e tasse.

In vigore dal 1 gen 2027
Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219#art-73

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