Capo IV
Art. 73
AbrogatoEsenzione da imposte e tasse.
In vigore dal 1 gen 2027
Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-05-14;219#art-73