Capo II

Art. 69

Relazione al Parlamento.

In vigore dal 19 mag 1981
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno invia semestralmente ai Presidenti delle Camere una relazione scritta sull'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. A tale fine, le Regioni trasmettono ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di loro competenza. Il Governo riferisce contestualmente sul rispetto, per le regioni colpite dal terremoto, della riserva di cui all'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Il mancato rispetto di tale riserva, a partire dal 10 gennaio 1982, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici a carattere nazionale, preclude la possibilità di attingere al fondo di cui all' della presente legge.
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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219#art-69

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