Capo II
Art. 71
Costruzioni nelle zone sismiche.
In vigore dal 12 ago 1981
Per le costruzioni in corso nelle zone sismiche di nuova classificazione la denuncia di cui al quinto comma dell' della legge 2 febbraio 1974, n. 64, può essere presentata entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note all'articolo
- Il D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 1981, n. 456, ha disposto (con l'art. 3) che "il termine previsto dall'art. 71 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' elevato a sessanta giorni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-05-14;219#art-71