Capo IV
Art. 74
Agevolazioni in materia di indennizzi.
In vigore dal 19 mag 1981
Gli indennizzi corrisposti da società di assicurazione per danni subiti in conseguenza del terremoto non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie limitatamente alla differenza tra l'ammontare dell'indennizzo e l'ultimo valore dei beni al netto degli ammortamenti effettuati, riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-05-14;219#art-74