Capo IV
Art. 75
Limiti alla cumulabilita.
In vigore dal 1 mag 1982
(Limiti alla cumulabilità).
Le provvidenze disposte con la presente legge non sono cumulabili con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali. Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detraggono le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma.
L'assegnazione in proprietà di un alloggio sostituisce il diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente .
Per i contributi di cui agli la detrazione di cui al precedente secondo comma è limitata al 25 per cento delle somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma a condizione che siano mantenuti i livelli occupazionali esistenti alla data del terremoto del novembre 1980.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-05-14;219#art-75