Capo IV

Art. 75

Limiti alla cumulabilita.

In vigore dal 1 mag 1982
(Limiti alla cumulabilità). Le provvidenze disposte con la presente legge non sono cumulabili con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali. Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detraggono le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma. L'assegnazione in proprietà di un alloggio sostituisce il diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente . Per i contributi di cui agli la detrazione di cui al precedente secondo comma è limitata al 25 per cento delle somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma a condizione che siano mantenuti i livelli occupazionali esistenti alla data del terremoto del novembre 1980.

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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219#art-75

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