Capo II

Art. 66

Pubblicità turistica all'estero.

In vigore dal 19 mag 1981
I Ministri del turismo e dello spettacolo, e per i beni culturali e ambientali, e le Regioni Basilicata e Campania provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, con l'ausilio tecnico dell'ENIT, ad un programma straordinario di promozione e di pubblicità turistica all'estero, anche mediante interventi e sostegni a manifestazioni culturali, artistiche, sportive e di spettacolo, con una spesa massima di 6 miliardi di lire.
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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219#art-66

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