Titolo III

Art. 20

Garanzia per le operazioni di credito agrario.

In vigore dal 19 mag 1981
Tutte le operazioni di credito agrario previste dalle leggi nazionali e regionali sulla ricostruzione, effettuate a favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni o compartecipanti, lavoratori della terra, singoli o associati, cooperative agricole, enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all', escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219#art-20

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