Titolo V
Art. 36
Programma di attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo.
In vigore dal 19 mag 1981
Per l'attuazione dei piani e dei progetti di cui al precedente le Regioni predispongono programmi pluriennali di intervento con l'individuazione delle opere da realizzare e dei soggetti pubblici e privati responsabili.
I programmi indicano altresì le priorità di intervento, le relative modalità di realizzazione e di gestione nonché i tempi di attuazione e di finanziamento, stabilendo inoltre i termini sostitutivi nei confronti di eventuali inadempimenti dei soggetti responsabili.
I programmi pluriennali di attuazione sono approvati dal CIPE con riferimento ai piani ed ai progetti di sviluppo di cui al precedente .
Anche prima dell'approvazione del programma di sviluppo regionale di cui al precedente , su richiesta delle amministrazioni locali interessate, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sottopone all'approvazione del CIPE un piano sia per l'avvio immediato del risanamento urbano del comune di Napoli e di altri comuni con elevata densità abitativa colpiti dal sisma, sia per la realizzazione di opere urgenti riguardanti le altre aree previste al primo comma del medesimo , da realizzare con le disponibilità di cui al successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-05-14;219#art-36